Capo II - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale
- Art. 414 - Persone che possono essere interdette
- Art. 415 - Persone che possono essere inabilitate
- Art. 416 - Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età
- Art. 417 - Istanza d'interdizione o d'inabilitazione
- Art. 418 - Poteri dell'autorità giudiziaria
- Art. 419 - Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori
- Art. 420 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180 146
- Art. 421 - Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione
- Art. 422 - Cessazione del tutore e del curatore provvisorio
- Art. 423 - Pubblicità
- Art. 424 - Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato
- Art. 425 - Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato
- Art. 426 - Durata dell'ufficio
- Art. 427 - Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato
- Art. 428 - Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere
- Art. 429 - Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione
- Art. 430 - Pubblicità
- Art. 431 - Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca
- Art. 432 - Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione