Art. 521 Articolo 521 del Codice Civile

Retroattività della rinunzia

Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.