Sezione III - Del pegno di crediti e di altri diritti
- Art. 2800 - Condizioni della prelazione
- Art. 2801 - Consegna del documento
- Art. 2802 - Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche
- Art. 2803 - Riscossione del credito dato in pegno
- Art. 2804 - Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
- Art. 2805 - Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
- Art. 2806 - Pegno di diritti diversi dai crediti
- Art. 2807 - Norme applicabili al pegno di crediti