Art. 104 Articolo 104 del Codice Civile
Effetti dell'opposizione
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.