Art. 592 Articolo 592 del Codice Civile
Figli riconosciuti o riconoscibili
Se vi sono discendenti legittimi, i ((figli)), quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.
I ((figli)) riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata. (22)
AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 28 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1970, n. 329), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.