TITOLO I - Della trascrizione
- Capo I - Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
- Art. 2643 - Atti soggetti a trascrizione
- Art. 2644 - Effetti della trascrizione
- Art. 2645 - Altri atti soggetti a trascrizione
- Art. 2645-bis - Trascrizione di contratti preliminari
- Art. 2645-ter - Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche
- Art. 2645-quater - Trascrizione di atti costitutivi di vincolo
- Art. 2646 - Trascrizione delle divisioni
- Art. 2647 - Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni
- Art. 2648 - Accettazione di eredità e acquisto di legato
- Art. 2649 - Cessione dei beni ai creditori
- Art. 2650 - Continuità delle trascrizioni
- Art. 2651 - Trascrizione di sentenze
- Art. 2652 - Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi
- Art. 2653 - Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti
- Art. 2654 - Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione
- Art. 2655 - Annotazione di atti e di sentenze
- Art. 2656 - Forme per l'annotazione
- Art. 2657 - Titolo per la trascrizione
- Art. 2658 - Atti da presentare al conservatore
- Art. 2659 - Nota di trascrizione
- Art. 2660 - Trascrizione degli acquisti a causa di morte
- Art. 2661 - Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo
- Art. 2662 - Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati
- Art. 2663 - Ufficio in cui deve farsi la trascrizione
- Art. 2664 - Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota
- Art. 2665 - Omissioni o inesattezze nelle note
- Art. 2666 - Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione
- Art. 2667 - Atti compiuti per persona incapace
- Art. 2668 - Cancellazione della trascrizione
- Art. 2668-bis - Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale
- Art. 2668-ter - Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili
- Art. 2669 - Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro
- Art. 2670 - Spese della trascrizione
- Art. 2671 - Obbligo dei pubblici ufficiali
- Art. 2672 - Leggi speciali
- Capo II - Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori
- Art. 2673 - Obblighi del conservatore
- Art. 2674 - Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio
- Art. 2674-bis - Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione
- Art. 2675 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22
- Art. 2676 - Diversità tra registri, copie e certificati
- Art. 2677 - Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione
- Art. 2678 - Registro generale
- Art. 2679 - Altri registri da tenersi dal conservatore
- Art. 2680 - Tenuta del registro generale d'ordine
- Art. 2681 - Divieto di rimozione dei registri
- Art. 2682 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22
- Capo III - Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili
- Sezione I - Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli
- Art. 2683 - Beni per i quali è disposta la pubblicità
- Art. 2684 - Atti soggetti a trascrizione
- Art. 2685 - Altri atti soggetti a trascrizione
- Art. 2686 - Sentenze
- Art. 2687 - Cessione dei beni ai creditori
- Art. 2688 - Continuità delle trascrizioni
- Art. 2689 - Usucapione
- Art. 2690 - Domande relative ad atti soggetti a trascrizione
- Art. 2691 - Altre domande e atti soggetti a trascrizione
- Art. 2692 - Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti
- Art. 2693 - Trascrizione del pignoramento e del sequestro
- Art. 2694 - Richiamo di altre leggi
- Art. 2695 - Forme e modalità della trascrizione
- Sezione II - Della trascrizione relativamente agli altri beni mobili
- Sezione I - Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli