Art. 804 Articolo 804 del Codice Civile
Termine per l'azione
L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio ((nato nel matrimonio)) o discendente ((...)) ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)).
Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.