Art. 241 Articolo 241 del Codice Civile
Prova in giudizio
((Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).
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