Sezione XII - Del modo di liberare i beni dalle ipoteche
- Art. 2889 - Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche
- Art. 2890 - Notificazione
- Art. 2891 - Diritto dei creditori di far vendere i beni
- Art. 2892 - Divieto di proroga dei termini
- Art. 2893 - Mancata richiesta dell'incanto
- Art. 2894 - Effetti del mancato deposito del prezzo
- Art. 2895 - Desistenza del creditore
- Art. 2896 - Aggiudicazione al terzo acquirente
- Art. 2897 - Regresso dell'acquirente divenuto compratore all'incanto
- Art. 2898 - Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede