Art. 537 Articolo 537 del Codice Civile

Riserva a favore dei figli

Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, ((...)) a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli ((...)).

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).

(216)


AGGIORNAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."