Art. 1187 Articolo 1187 del Codice Civile
Computo del termine
Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'art. 2963.
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
È salva in ogni caso una diversa pattuizione.