Art. 2569 Articolo 2569 del Codice Civile
Diritto di esclusività
((Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato)).
In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art. 2571.