Art. 433 Articolo 433 del Codice Civile

Persone obbligate

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

((2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;))

((3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;))

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.(216)


AGGIORNAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."