Art. 17 Articolo 17 del Codice Civile
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127 108
AGGIORNAMENTO (108)
La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".