Art. 1279 Articolo 1279 del Codice Civile
Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale
La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.