Art. 1591 Articolo 1591 del Codice Civile
Danni per ritardata restituzione
Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
Il Codice Civile italiano, sempre aggiornato. BETA