Sezione II - Della locazione di fondi urbani
- Art. 1607 - Durata massima della locazione di case
- Art. 1608 - Garanzie per il pagamento della pigione
- Art. 1609 - Piccole riparazioni a carico dell'inquilino
- Art. 1610 - Spurgo di pozzi e di latrine
- Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini
- Art. 1612 - Recesso convenzionale del locatore
- Art. 1613 - Facoltà di recesso degli impiegati pubblici
- Art. 1614 - Morte dell'inquilino