Art. 1079 Articolo 1079 del Codice Civile

Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela

Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.