Art. 763 Articolo 763 del Codice Civile
Rescissione per lesione
La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.
La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.
L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.