TITOLO II - Delle prove
- Capo I - Disposizioni generali
- Capo II - Della prova documentale
- Sezione I - Dell’atto pubblico
- Sezione II - Della scrittura privata
- Art. 2702 - Efficacia della scrittura privata
- Art. 2703 - Sottoscrizione autenticata
- Art. 2704 - Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
- Art. 2705 - Telegramma
- Art. 2706 - Conformità tra originale e riproduzione del telegramma
- Art. 2707 - Carte e registri domestici
- Art. 2708 - Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento
- Sezione III - Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione
- Sezione IV - Delle riproduzioni meccaniche
- Sezione V - Delle taglie o tacche di contrassegno
- Sezione VI - Delle copie degli atti
- Sezione VII - Degli atti di ricognizione o di rinnovazione
- Capo III - Della prova testimoniale
- Art. 2721 - Ammissibilità: limiti di valore
- Art. 2722 - Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento
- Art. 2723 - Patti posteriori alla formazione del documento
- Art. 2724 - Eccezioni al divieto della prova testimoniale
- Art. 2725 - Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta
- Art. 2726 - Prova del pagamento e della remissione
- Capo IV - Delle presunzioni
- Capo V - Della confessione
- Capo VI - Del giuramento