Capo X - Dei legittimari
- Sezione I - Dei diritti riservati ai legittimari
- Art. 536 - Legittimari
- Art. 537 - Riserva a favore dei figli
- Art. 538 - Riserva a favore degli ascendenti
- Art. 539 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
- Art. 540 - Riserva a favore del coniuge
- Art. 541 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
- Art. 542 - Concorso di coniuge e figli
- Art. 543 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
- Art. 544 - Concorso di ascendenti e coniuge
- Art. 545 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
- Art. 546 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
- Art. 547 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
- Art. 548 - Riserva a favore del coniuge separato
- Art. 549 - Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari
- Art. 550 - Lascito eccedente la porzione disponibile
- Art. 551 - Legato in sostituzione di legittima
- Art. 552 - Donazioni e legati in conto di legittima
- Sezione II - Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
- Art. 553 - Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari
- Art. 554 - Riduzione delle disposizioni testamentarie
- Art. 555 - Riduzione delle donazioni
- Art. 556 - Determinazione della porzione disponibile
- Art. 557 - Soggetti che possono chiedere la riduzione
- Art. 558 - Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
- Art. 559 - Modo di ridurre le donazioni
- Art. 560 - Riduzione del legato o della donazione d'immobili
- Art. 561 - Restituzione degli immobili
- Art. 562 - Insolvenza del donatario soggetto a riduzione
- Art. 563 - Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione
- Art. 564 - Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione