Art. 544 Articolo 544 del Codice Civile

Concorso di ascendenti e coniuge

Quando chi muore non lascia ((figli)), ma ascendenti ((...)) e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.(216)

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.


AGGIONRAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."