Art. 2673 Articolo 2673 del Codice Civile

Obblighi del conservatore

Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna.

((Deve, altresì, permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge)).

Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.