Art. 5 Articolo 5 del Codice Civile

Atti di disposizione del proprio corpo

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

(3a) (15a) (15b) (56a) (64a) (142a) (150a) (174a) (256a) (265a)

(203a) (221a) (231a) (245) ((289a))


AGGIORNAMENTO (3a)

La L. 3 aprile 1957, n. 235 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "È consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione.

In mancanza di disposizioni dirette della persona, il prelievo è consentito qualora non vi sia opposizione da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado".


AGGIORNAMENTO (15a)

La L. 26 giugno 1967, n. 458 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del Codice civile, è ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi".


AGGIORNAMENTO (15b)

La L. 3 aprile 1957, n. 235, come modificata dalla L. 2 aprile 1968, n. 519, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il prelievo di parti di cadavere è pure consentito su tutti i deceduti sottoposti a riscontro diagnostico a norma dell'articolo 1 della legge 1 febbraio 1961, n. 83, a meno che l'estinto non abbia disposto contrariamente in vita, in maniera non equivoca e per iscritto.


AGGIORNAMENTO (56a)

La L. 22 maggio 1978, n. 194 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura sociosanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia".


AGGIORNAMENTO (64a)

La L. 14 aprile 1982, n. 164 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La rettificazione di cui all'articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza".


AGGIORNAMENTO (142a)

La L. 16 dicembre 1999, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi".


AGGIORNAMENTO (150a)

La L. 14 aprile 1982, n. 164, come modificata dalla L. 3 novembre 2000, n. 396, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".


AGGIORNAMENTO (174a)

La L. 19 febbraio 2004, n. 40 ha disposto (con l'art. 4, commi 1, 2 e 3) che "1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:

a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;

b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo".


AGGIORNAMENTO (256a)

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 9 aprile - 10 giugno 2014, n. 162 (in G.U. 1ª s.s. 18/06/2014 n. 26) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3 della L. 19 febbraio 2004, n. 40 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili".


AGGIORNAMENTO (265a)

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 14 maggio - 5 giugno 2015, n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/2015, n. 23) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1 della L. 19 febbraio 2004, n. 40 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui non consente "il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche".


AGGIORNAMENTO (203a)

Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 191 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La donazione di tessuti e cellule è volontaria e gratuita".


AGGIORNAMENTO (221a)

Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 16 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il presente decreto disciplina determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di:

a) tessuti e cellule umani, destinati ad applicazioni sull'uomo;

b) prodotti fabbricati, derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, qualora tali prodotti non siano disciplinati da altre direttive".

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ad eccezione della donazione da parte di un partner di cellule riproduttive destinate all'impiego diretto, l'approvvigionamento di tessuti e cellule umani è autorizzato solo qualora siano rispettate le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 12".


AGGIORNAMENTO (231a)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 31, comma 4) che "Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3".


AGGIORNAMENTO (245)

La L. 19 settembre 2012, n. 167 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile, è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi".


AGGIORNAMENTO (289a)

La L. 22 dicembre 2017, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici".