Art. 2401 Articolo 2401 del Codice Civile

Sostituzione

((In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco,

subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono

insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta

fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale,

deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione

del collegio medesimo.))


AGGIORNAMENTO (84)

Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1."