Art. 35 Articolo 35 del Codice Civile

Disposizione penale

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila. ((126))


AGGIORNAMENTO (126)

Il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera e)) che "Al sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

[...]

e) articolo 35, limitatamente alle parole: "dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice"."