Art. 2753 Articolo 2753 del Codice Civile

Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

((Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)).