Art. 1930 Articolo 1930 del Codice Civile

Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa

In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.