Art. 312 Articolo 312 del Codice Civile

Accertamenti del tribunale

((Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l'adozione conviene all'adottando)).


AGGIORNAMENTO (14)

La L. 5 giugno 1967, n. 431, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni".