Art. 1313 Articolo 1313 del Codice Civile

Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà

Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.