Art. 780 Articolo 780 del Codice Civile

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 15140


AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 239, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge non può essere più pronunziata la nullità prevista dall'abrogato articolo 780 del codice civile rispetto agli atti anteriori."