Art. 536 Articolo 536 del Codice Civile

Legittimari

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, ((i figli, gli ascendenti.))

Ai figli ((...)) sono equiparati ((...)) gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli ((...)), i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli ((...)).

(216)


AGGIORNAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."