Art. 2969 Articolo 2969 del Codice Civile
Rilievo d'ufficio
La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.
Roma, addì 16 marzo 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
GRANDI