Art. 114 Articolo 114 del Codice Civile

Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.

Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'art. 111.