Art. 277 Articolo 277 del Codice Civile

Effetti della sentenza

La sentenza che dichiara la filiazione ((...)) produce gli effetti del riconoscimento.

Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per ((l'affidamento,)) il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.