Art. 323 Articolo 323 del Codice Civile

Atti vietati ai genitori

I genitori esercenti la ((responsabilità genitoriale)) sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la ((responsabilità genitoriale)) non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.