Art. 786 Articolo 786 del Codice Civile

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127, COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192123


AGGIORNAMENTO (123)

La L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".