Art. 709 Articolo 709 del Codice Civile

Conto della gestione

L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno della morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno.

Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune.

Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.