Art. 19 Articolo 19 delle disposizioni sulla legge in generale

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218 167


AGGIORNAMENTO (167)

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 254 (in G.U. 1a s.s. 12/7/2006, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile".