Art. 2777 Articolo 2777 del Codice Civile

Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti

((I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis nell'ordine seguente:

a) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, n. 1;

b) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 2 e 3;

c) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-bis)).