Art. 2721 Articolo 2721 del Codice Civile

Ammissibilità: limiti di valore

La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila.

Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.