Art. 673 Articolo 673 del Codice Civile

Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.

L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.