Art. 542 Articolo 542 del Codice Civile

Concorso di coniuge e figli

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, ((...)) a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli ((...)), sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.((223))

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).


AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 73, comma 1, lettera b)) che "All'articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

b) al secondo comma le parole: ", legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse".