Art. 2327 Articolo 2327 del Codice Civile

Ammontare minimo del capitale

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a ((cinquantamila)) euro.


AGGIORNAMENTO (113)

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.