Approvazione del testo del Codice civile

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 262.

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 262.

Approvazione del testo del Codice civile

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586, 30 gennaio 1941-XIX, n. 15, 30 gennaio 1941-XIX, n. 16, 30 gennaio 1941-XIX, n. 17 e 30 gennaio 1941-XIX, n. 18, che danno facoltà al Governo di provvedere alla riunione ed al coordinamento dei libri del Codice civile delle persone, delle successioni per causa di morte e delle donazioni, della proprietà, delle obbligazioni, del lavoro e della tutela dei diritti, approvati con gli stessi Regi decreti;

Vista la legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 14, sul valore giuridico della Carta del Lavoro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il testo del Codice civile, il quale, preceduto dalle disposizioni sul valore giuridico della Carta del Lavoro, dal testo della Carta del Lavoro, approvato dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927-V, e dalle Disposizioni sulla legge in generale, avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX, sostituendo da questa data i libri del Codice stesso, approvati con i Regi decreti 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586, 30 gennaio 1941-XIX, n. 15, 30 gennaio 1941-XIX, n. 16, 30 gennaio 1941-XIX, n. 17, e 30 gennaio 1941-XIX, n. 18. ((3))


AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La legge 30 gennaio 1941, n. 14, sul valore giuridico della Carta del Lavoro è abrogata, rimanendo soppressa, nell'art. 1 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 262, che approva il testo del Codice civile, la menzione delle disposizioni sul valore giuridico della Carta del lavoro e del testo della Carta del lavoro medesima".

Art. 2.

Un esemplare del testo del Codice civile, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GRANDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1942-XX

Atti del Governo, registro n. 443, foglio n. 53 - MANCINI