Art. 2809 Articolo 2809 del Codice Civile

Specialità e indivisibilità dell'ipoteca

L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.

Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.