Art. 238 Articolo 238 del Codice Civile

Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita

Salvo quanto disposto dagli articoli 128, ((234, 239, 240 e 244)), nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).