Art. 2497-sexies Articolo 2497-sexies del Codice Civile

Presunzioni

Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata ((dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla)) ai sensi dell'articolo 2359.

((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004, N. 37)).