Art. 2186 Articolo 2186 del Codice Civile
Nozione e norme applicabili
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.
Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.