Art. 1682 Articolo 1682 del Codice Civile

Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi

Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.

Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.